Non si lasci passare inutilmente altro tempo.
Ottima la notizia riportata sul Messaggero di oggi: il caso del Liceo Cotugno suscita l’attenzione anche di esponenti del governo centrale, del Ministro Delrio in particolare, riporta l’articolo di stampa. Ci auguriamo a questo punto che Delrio abbia sentito anche la Ministra Fedeli del MIUR, destinataria, insieme a membri delle Strutture Tecniche di Missione e del Senatore Renzo Piano, del nostro documento inviato il 30 marzo scorso.
Tra il 30 marzo e oggi però è stato approvato in Senato il testo emendato e integrato del Decreto n. 8 del 9 febbraio 2017 che, oltre a normare procedure e situazioni del cratere degli ultimi sconvolgimenti sismici e climatici che hanno coinvolto Lazio, Umbra, Marche e Abruzzo, dedica l’art. 20 bis alle verifiche di vulnerabilità sismiche e alla necessità di sicurezza nelle scuole italiane in tutti i territori a più alto rischio sismico.
«Art. 20-bis. – (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici). –
- Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all’articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla società Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell’urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell’istituzione scolastica che utilizza l’immobile.
- A decorrere dall’anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell’ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l’adeguamento antisismico dell’edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
- Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
- Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
Ci chiediamo se l’ancora Sindaco della nostra città, Massimo Cialente, abbia letto l’art. 20 bis oppure se gli sia sfuggito. Tanto lui quanto il governo regionale continuano a mettere l’accento e la priorità sulla “standardizzazione” e i “parametri” per la validazione delle verifiche di vulnerabilità, anche quelle evidentemente già effettuate. Perché serve una nuova norma per stabilire ciò che ha già chiare indicazioni?
L’invocata supervisione delle verifiche, è già possibile, e lo è già dal 2 febbraio 2009, data della Circolare 617 richiamata dallo stesso Sindaco. Piuttosto viene spontaneo chiedersi perché queste revisioni non siano state già fatte sulle verifiche di vulnerabilità eseguite ben quattro anni fa? e perché diventano invece così fondamentali oggi, a fronte della conclamazione delle pessime condizioni in termini di vulnerabilità sismica delle nostre scuole? e perché ancora, anziché invocare nuove leggi, le nostre amministrazioni, in particolare quella provinciale e quella comunale, non si sono precipitate a usare gli strumenti normativi e tecnici già esistenti?
Confidando nella veridicità del virgolettato riportato nell’articolo di stampa, non possiamo non notare la contraddizione in termini dell’ulteriore necessità espressa dal nostro Sindaco di avere una legge che sancisca il “limite minimo di valore di vulnerabilità sismica, tale da assicurare la sicurezza della vita e il non collasso della struttura, raggiungibile attraverso interventi di miglioramento sismico”. Signor Sindaco, verrebbe da dire, l’assicurazione di sicurezza la trova nelle strutture antisismiche, ovvero sismicamente adeguate, ovvero ancora, con indici di vulnerabilità pari a 1. Numero ben lontano da quelli che sono gli indici rilevati sugli edifici scolastici di competenza provinciale presenti nella nostra città e frequentati dai nostri figli. Non soltanto, la normativa già esistente prevede che sia la valutazione economica a stabilire se per raggiungere l’adeguamento sismico, gli edifici sono da sottoporre a interventi di miglioramento o a sostituzione edilizia. Indipendentemente dal livello di inadeguatezza riscontrato e da risolvere. A cosa potrebbe servire, dunque, stabilire un valore minimo diverso da 1 e impiegare risorse economiche (pubbliche) per interventi che non garantiscano la sicurezza piena?
Inoltre, la citata OPCM 3274/2003 e ancor più la circolare del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale 83283 del novembre del 2010, le stesse citate e ricordate nell’ articolo di stampa dal Sindaco, dicono sì che è obbligatoria la verifica di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici in quanto strutture rilevanti ma non l’intervento, ma sanciscono altresì che “le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità)” e prevedono l’obbligo di programmazione dei necessari adeguamenti, da “concretizzarsi a distanza di qualche anno dal momento di cui si è avuta contezza della situazione di rischio”.
Le verifiche di vulnerabilità sulle scuole superiori aquilane, ivi compreso il Liceo D. Cotugno, sono state effettuate nel 2013.
A oggi la programmazione non c’è, se non in termini di richiesta di finanziamenti per interventi sulle strutture esistenti, cifre molto elevate con le quali invece si potrebbero sostituire le vecchie strutture con edifici nuovi, antisismici, adeguati al rischio sismico del nostro territorio. Ed è quello che noi chiediamo.
A oggi mancano del tutto le verifiche di vulnerabilità sulle scuole comunali, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per le quali invece l’obbligo dettato già dall’opcm 3274/2003, con scadenza al marzo 2013, non ha preoccupato minimamente l’amministrazione comunale. L’art. 20 bis su riportato, in virtù del comma 4 che sposta la scadenza al 31 agosto 2018, dà un’ulteriore chance tanto all’amministrazione comunale aquilana quanto a quelle di tutti gli enti italiani inadempienti, ma al comma 3 riconosce validità di procedura delle verifiche di vulnerabilità già effettuate, non richiede, né prevede alcuna standardizzazione, nessun nuovo parametro impostato da Reluis o dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ribadisce l’inserimento dei necessari interventi in una programmazione triennale.
Non si può non ricordare che la prima scadenza di obbligo di verifica di vulnerabilità sulle scuole e conseguente programmazione di interventi di adeguamento, stabilita dall’opcm 3274/2003 (pensata e redatta come conseguenza del crollo della Scuola elementare di San Giuliano di Puglia con il sisma dell’ottobre del 2002), era stata fissata nel 2008 e rimandata già una volta a ulteriori 5 anni dopo. Dal 2003 a oggi sono già passati 14 anni e accaduti 4 disastri da terremoti, e nessuna scuola aquilana è stata adeguata, né prima né dopo il 6 aprile 2009. 14 anni e 3 triennalità abbondantemente compiute.
La richiesta di nuove leggi e nuovi protocolli sono un pretesto per non agire, gli strumenti secondo noi ci sono, li abbiamo già citati e ricordati nella nota inviata alla Ministra Fedeli e alle Strutture di Missione, nonché ai nostri amministratori. Se non sono applicabili ci si dica il perché, se si vuole continuare a rimandare la soluzione secondo noi già possibile, ci si spieghino le ragioni. Non si lasci passare inutilmente altro tempo.